Direttiva macchine

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Le normatice ce

Sicurezza e conformità con la direttiva macchine CE

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto per legge sulla macchina (A) dal suo fabbricante (B), al momento della messa in servizio (C) o dell’immissione sul mercato.
Le macchine nuove costruite dall’utente per uso interno sono soggette all’apposizione della marcatura CE in quanto, pur non configurandosi l’immissione sul mercato, la macchina viene messa in servizio.

La marcatura CEnon è una sigla, né un’indicazione di origine né un una certificazione di prodotto. Essa infatti non è equivalente ad un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che il prodotto è conforme alla legislazione europea applicabile (prescrizioni in materia di sicurezza per le persone, i beni, gli animali e talvolta anche ad esigenze di carattere ambientale) e pertanto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea.

La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del fabbricante (B).

  • Definizione di "macchina" secondo la Direttiva 2006/42/CE:

    "insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata [...]" Una macchina è quindi un sistema complesso, addirittura un insieme di altre macchine, finalizzato alla trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un determinato materiale.

  • Definizione di "fabbricante" secondo la Direttiva 2006/42/CE:

    "Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva".

  • Messa in servizio:

    "Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del D.Lgs n. 17/10".

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